Tra le questioni sulle quali, negli ultimi anni, si è prodotto uno dei più accesi dibattiti nell’ambito del diritto delle locazioni e, più in generale, del settore Real Estate, può certamente annoverarsi quella avente ad oggetto la configurabilità o meno del diritto del locatore ad essere risarcito dei canoni non percepiti in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore.
In merito a detta tematica, infatti, si è progressivamente formato e consolidato un significativo contrasto giurisprudenziale tra chi, da un lato, ritiene che il locatore debba essere risarcito per la perdita economica subita, e chi, dall’altro lato, sostiene che il risarcimento non sia dovuto.
Un contrasto giurisprudenziale, questo, tanto radicato e apparentemente inconciliabile da avere indotto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, a rimettere la questione alle Sezioni Unite, la cui pronuncia (di cui si è ancora in attesa) sarà certamente cruciale per definire i confini della tutela del locatore e avrà un forte impatto sulla stabilità economica del settore locatizio, con presumibili risvolti sulla stessa contrattualistica di settore e sulle garanzie che potrebbero essere richieste ai conduttori.